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fu mai altrimenti intesa se non come mezzo straordinario ed eccezionale di supplire con speditezza ed intelligenza maggiore a qualche parziale lacuna o difetto della inquisizione già dapprima regolarmente raccolta dall'istruttore competente, non già come l'esercizio regolare di una ordinaria attribuzione.

Ciò risulta dal non trovarsi nell'articolo 9 della procedura penale compresi i presidenti e giudici delegati presso le Gran Corti Criminali nel novero ivi fatto degli uffiziali cui di regola compete l'esercizio della polizia giudiziaria. Ciò risulta ancora esplicitamente da una circolare ministeriale del 18 novembre 1818, la quale rammentava che « la legge organica, nell' isti<< tuire un giudice istruttore per ogni distretto, << aveva circondato di fiducia questa nuova ma<< gistratura; e che sebbene superiori a' giudici << istruttori fossero i procuratori generali cri

minali e le stesse Gran Corti Criminali, pure << essendo questa dipendenza stabilita per unire << i giudici istruttori agli altri anelli dell'ordine giudiziario, era vietato, tanto a' procuratori generali quanto alle Gran Corti, di turbare le << giurisdizioni de' medesimi senza urgenti mo<< tivi ». Questa massima, della quale trovasi dimostrata la ragionevolezza e raccomandata l'osservanza anche dal Niccolini, dotto magistrato napolitano ed uno de' compilatori de' vi

genti codici penali, trovavasi già abitualmente praticata dalle Gran Corti, presso le quali erano ben altro che frequenti i casi in cui la istruzione fosse ritenuta, e quasi sempre lo era unicamente per qualche indagine completiva. Qui al contrario tutto si rifà da capo; ed è meraviglioso, per non dire altro, il successo che sembra coronare queste nuove ricerche, poichè il presidente trova e scopre a carico d'un numero grandissimo di Deputati, ministri ed altri personaggi importanti, fino a quel tempo immuni da ogni suspicione di reità, fatti e pruove che i molti precedenti istruttori, l' un dopo l' altro mutati per opera del Governo, non saputo o potuto vedere.

avevano

Son queste le principali Quistioni che si elevano dal più mostruoso e micidiale de' processi che abbiano fin qui deturpato gli annali giudiziari. Esse lasciano presagire qual rispetto della legge guiderà i dibattimenti e gli atti ulteriori del giudizio, e quale serietà e libertà vorrà concedersi alle difese.

Ora, non sulle circostanze di fatto, non sulle persone, non sopra la condotta del Governo napolitano si chiede un giudizio, ma, lungi dal mobile terreno della politica, nel campo pro

priamente del dritto e delle leggi, spetta a gravi ed assennati giureconsulti e pubblicisti manifestare quella soluzione che essi darebbero alle proposte quistioni giuridiche, se fossero nella qualità di magistrati chiamati a giudicarne. In un'epoca che corre così poco propizia al culto della verità, e tanto povera di pubblici costumi, essi daranno un nobile e disinteressato esempio; e quale che sia il loro voto, il pronunciarlo sinceramente sarà sempre, più che l'esercizio di una morale autorità, una buona azione. Noi accoglieremo con rispetto e l'opinione pubblica ascolterà con fiducia quel giudizio che esprimer vorranno ponendosi le mani sulla coscienza e senza umani riguardi.

Torino, 1o dicembre 1851.

Avv. P. S. MANCINI.

1856.

QUESTIONE DI DIRITTO COSTITUZIONALE.

AMNISTIA.

Si è elevato un doppio dubbio intorno all'estensione della prerogativa della Corona nell'esercizio del diritto di grazia che lo Statuto Costituzionale ad essa attribuisce, cioè:

1. Se il diritto di far grazia comprenda quello di accordare amnistie collettive, per l'effetto di estinguere l'azione penale nascente da reati, in pendenza di giudizio ed avanti la condanna;

2. Se, anche supposta una soluzione negativa della precedente quistione, e quindi ristretto l'effetto del diritto di grazia alla sola estinzione di pene già inflitte con sentenza di condanna, possa il diritto medesimo esercitarsi rispetto alle pene indistintamente nascenti da condanne pronunziate sia in contraddittorio, sia in contumacia degli accusati.

Questi scrupoli, certamente rispettabili, sarebbero riguardati come ostacolo ad un atto di clemenza, il quale permetterebbe al Piemonte di gloriarsi di non avere esuli politici, cancellerebbe le ultime tracce delle disavventure della seconda cospicua città dello Stato, restituendo nelle sue mura i pochi cittadini che la proscrizione ne tien lontani, ed in questo momento aggiungerebbe a' liberali consigli indirizzati dal nostro Governo a quelli di altre provincie e della comune patria italiana, l'autorità e l'efficacia morale dell'esempio.

I sottoscritti, invitati ad esporre il loro avviso sulle due Quistioni avanti enunciate, si credono in dovere di astenersi da qualunque considerazione sulla politica convenienza ed opportunità dello speciale provvedimento di cui trattasi, essendo persuasi che la prima condizione per l'opportunità dell' esercizio di quella eminente prerogativa è l'assoluta libertà e spontaneità dell'atto benefico e pietoso. Essi pertanto si restringeranno unicamente nella disamina de' proposti dubbi dal punto di vista legale e costituzionale.

SULLA PRIMA QUISTIONE.

I.

L'articolo 8 dello Statuto costituzionale del

Regno è così concepito: << Il Re può FAR

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