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Prescindendo dall' accennato difetto, seppure era tale in secoli ne' quali i giudici avevano più occhi che intendimento, il sistema de' Barbari, riguardato dal lato de' soddisfacimenti, presenta di molte luminose e sicure norme che ue' codici moderni si ricercano invano. Raccogliendo alcune perle, principalmente nel codice longobardico, avremo prova che le idee di que' barbari non erano poi tutto fango, come più scrittori opinarono.

III. All'apparire delle repubbliche del medio evo verso la fine del XII secolo, cessarono i codici barbari. Ma que' repubblicani, più occupati a disputarsi i diritti politici sulla piazza di quello che a discutere i diritti civili nel gabinetto, un solo grado di luce alla teoria del soddisfacimento non aggiunsero.

Sparirono dagli statuti parecchie di quelle minutezze di cui i codici barbari riboccavano. In tempo di libertà fu accresciuto l'arbitrio, del giudice, il quale allora era il podestà, e unito alla sua curia inappellabilmente giudicava.

Egli è il vero che in alcuni statuti si pose freno agli arbitrj del giudice, ordinando che non potesse imporre all' offensore una multa superiore a certa somma, o maggiore di altra dalle leggi prescritta. In tutti si tentò, o per dir meglio, si credette di far argine all'abuso del potere, limitandone la durata e prescrivendo che al finire dell'anno il giudice scendesse di posto.

Gli offesi perdettero il diritto al soddisfa

cimento in alcuni statuti, e tutta la multa restò al fisco; nella maggior parte ottennero la metà come per l'addietro; ma oltre d'essere affatto arbitrarie le basi delle multe, i legislatori defraudarono l'offeso, permettendo che queste decrescessero in più casi sino alla metà, e specialmente quando l'offensore confessavasi reo del suo delitto, decremento del quale non ritrovasi traccia ne' codici barbari.

Altronde il profondo segreto che copriva la procedura, diminuiva in tutti la sicurezza personale, ben lungi d'accrescere la certezza del soddisfacimento; e più statuti ci dipingono i così detti Officia maleficiorum come caverne, in cui gli scribi creavano delitti per procacciarsi proventi, e attentavano alla pubblica sicurezza col pretesto di proteggerla.

IV. Se i legislatori de' popoli barbari, investendosi de' sentimenti dell' offeso, si mostrarono più uomini che cittadini, i legislatori de' popoli moderni concentrando l'animo sull' allarme che il delitto diffonde nella società. più cittadini si mostrarono che uomini, più alle pene rivolsero l'animo che al soddisfacimento. I primi costringe vano l'offensore a pagarvi il doppio, il triplo delle cose vostre che per ingiuria aveva distrutte; i secondi si ristringono a farvi rendere casa per casa, bue per bue e vedremo che questa spilorceria è sorella dell' ingiustizia. I primi vi supponevano sensibile anche alle ingiurie de' vostri parenti, i secondi appena dan segno di credere che vi risentiate alle vostre. Se

vi è stato rubato un asino, le leggi de' popoli inciviliti vi fanno indennizzare anche a prezzo d'affezione; se vi è stata rubata la quiete, le leggi tacciono, almeno nella maggior parte d'Europa, e più tribunali richiederebbero se la quiete ha un valore. All'opposto, le leggi de' popoli barbari vollero soddisfacimenti proporzionati anche alle alterazioni dell' animo, come in più luoghi ci verrà in taglio di dimostrare.

V. I commentatori curiali che largheggiano in citazioni e parole, allorchè l'argomento, chiaro di per sè, non abbisogna di luce straniera, parlano poi a foggia d'oracoli e passano rapidamente ove la luce manca e i dubbj crescono, e le difficoltà rinascono dai testi che essi tolsero a commentare. Per trarsi d'impaccio con onore, il loro cousueto espediente si è di far intervenire la prudenza, la saviezza, la discrezione del giudice, e, consegnatogli l'argomento, rispettosamente ritirarsi.

Quelli che non s'appagano di parole, dimandano cosa richiegga la prudenza, la saviezza, la discrezione del giudice, e ripetendo che quanto è richiesto dalla giustizia non vuol essere abbandonato all' arbitrio, temono che il giudice possa essere troppo indulgente al pari che troppo severo.

VI. I filosofi del secolo XVIII spiegarono la loro generosa bile contro i delatori e l'inquisizione. Si può saper loro grado d'avere rendute popolari le idee che Teodorico re

de' Goti, spiegò nel suo celebre editto sul fi- . nire del V secolo (1).

Senza il rispettabile scopo di rivolgere l'opinione pubblica contro il sistema d'inutile ferocia, che regnava ne' tribunali, non potrebbero i sullodati scrittori fuggir carico d'essersi lasciati andar alquanto alla ciarlataneria colle loro frequenti declamazioni. Tutto compassione pe' delinquenti, essi provarono o non provarono che non si poteva mandar costoro alla morte; parlarono di sensibilità pe' ladri, pe' sicarj, per gli aggressori ecc.

In tanta copia di sentimenti generosi pe' rei doveva essere dimenticata la teoria del soddisfacimento, e lo fu difatto. Non mi è venuto di ritrovare negli scrittori veruna regola precisa che in questo intricato labirinto servir mi potesse di scorta. Essi ne parlano

(1) Art. XXXV. Is qui quasi sub specie utilitatis publicæ, ut sic necessarie faciat, delator existit, quem tamen nos execrari omnino profitemur, quamvis vel vera dicens legibus prohibeatur audiri; tamen si ea, que ad aures publicas detulerit, inter acta constitutus non potuerit adprobare, flammis debet

absumi.

Art. L. Occultis secretisque delationibus nihil credi debet ; sed eum qui aliquid defert, ad judicium venire convenit; ut si quod detulit, non potucrit adprobare, capitali subjaceat ultioni.

Art. VIII. Sine competentis judicis præcepto nullus ingenuorum sustineat detentionis injuriam, aut ad judicium deducatur, vel in privata ́habeatur cujuslibet præsumptione custodia.

come di cosa non inchinevole al freno di sodi principj, e si ristringono a ricordare massime astrattissime, le quali, lasciando al giudice tutto l'arbitrio, più edificanti riescono che utili.

VII. Allorchè Beccaria accertava che la tortura poteva porre in evidenza la forza o la debolezza de' muscoli, non l'innocenza o la colpabilità degli accusati, gli stupidi e feroci criminalisti appellavano alla pratica. Ogni imbecille che vorrebbe e non sa come distruggere un' idea, le applica la parola teoria; e dicendo che un principio è teorico, si lusinga innocentemente d'averlo confutato. Ma siccome resta al suo avversario il diritto d'apporre a quella profondissima risposta la stessa denominazione, quindi è evidente che con questi coinbattimenti di parole, e quasi direi strali di nebbia, non si vince nè da una parte nè dall' altra, nè le quistioni si schiariscono (1). Acciò questo riflesso non ei tragga colla sua generalità fuor d'argo

(1) Un ammiraglio celebre aveva l'abitudine di declamare contro i dotti che dal fondo del loro gabinetto pretendevano di dirigere i marinaj. Se vuolsi prestar fede alle loro parole, diceva egli, e' fanno tutti i giorni di nuove scoperte; per es. essi ci dicono che la terra è rotonda; io ho fatto il giro della terra, e v'accerto ch'ella è piatta come questa tavola (!!!) (*) Ecco la pratica.

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(*) The connaisseur, n.o 84, t. II.

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