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litica. Questa imputazione, oltre d'escludervi dalle pubbliche cariche, oltre di esporvi al pericolo d'essere più spesso ingannato ne' contratti, tira sulla vostra persona e sulla vostra famiglia l'odio della plebe, principalmente ne' momenti di fanatismo, come lo prova la storia de' Giudei. Allorchè la nozione della virtù era esclusivamente ristretta alla nozione del cattolicismo, la taccia d' eresia vi spogliava d' ogni probità, e ponendovi una croce gialla sulla veste nera, vi faceva segno alle villanie del volgo:

<< Che troverà cagion, benchè mendace,
« Perchè 'l petto t' ingialli quella croce
«Che denigra la fama più che brace ».

CAPO QUARTO.

Modi d'ingiuriare.

I diversi modi con cui l'odio si esterna, e lo sprezzo, sono esposti ne' seguenti paragrafi.

§ 1. Parole.

Ogni parola che tende direttamente od indirettamente 9.

1.o O a porre in ridicolo la persona di qualcuno,

2.o O ad esporre a sospetti la sua condotta, sia essa pronunciata alla presenza della persona stessa, sia diffusa contro di lei assente, ingiuria verbale si appella.

Talora l'ingiuria, palese, franca, diretta, senza mistero si mostra e senza velo; talora si asconde sotto doppio senso affine di prepararsi una scusa dopo l'offesa; ovvero ricorre all'ironia e dà una lode che la natura del discorso dimostra essere un biasimo; dire, per es., d'una donna che è molta onesta dalla cintura all' insù, è dare ad intendere che è assai dubbia la di lei onestà; chi si vantasse d'avere ricevuto i di lei favori, forse non l'esporrebbe a maggiori sospetti.

Le circostanze del discorso pongono in evidenza la volontà d' offendere, o la smentono dire, riguardando qualcuno, e quando gli antecedenti detti indicano voglia di censurarlo : Per me non sono un fallito, è far credere che gli affari di costui corrano a rovina.

Allorchè il detto alquanto equivoco lascia dubbia l'intenzione d' offendere, fa duopo accorlo senza risentimento, dovendo sempre prevalere la presunzione d' innocenza, ove non è dimostrata la

reità, massima tanto meno Osservata quanto più si è internamente persuasi di meritare disprezzo.

E quasi inutile il ricordare che, acciò una parola riesca ingiuriosa, 1.o fa duopo che sia proferita in istato di buon senso ed in età di ragione, non potendo l'altrui fama senza questa condizione restare offuscata; 2.o fa duopo che non sia frutto immaturo del calore e dell'impeto della rabbia, cui subito pentimento suole succedere, e giova rammentare che

A un cor dolente
« Sfuggon parole cui badar non vuolsi ».

Allorchè trattasi di detti non uditi da noi stessi ma riferitici dagli altri, è necessario riflettere che « il tuono, il ge«sto, tutto ciò che precede e ciò che « segue le differenti idee che gli uomini << attaccano alle stesse parole, alterano e << modificano in maniera i detti d'un uo<< mo, che è quasi impossibile il ripeterli quali precisamente furon detti (1) ». Sangue freddo, disegno premeditato, discorso preciso, sprezzo evidente, testimonj degni di fede, sono le qualità

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(1) Beccaria.

che a stabilire l'ingiuria risultante dalle altrui parole richieggonsi.

Si annoverano tra le ingiurie verbali 1.o Le imprecazioni; giacchè sebbene i desiderj e i malaugurj non possano torcere un capello a chicchessia, ciò non ostante divengono segni di sprezzo per la persona contro cui furono pronunciati, principalmente se le siamo debitori di rispetto.

2.o Le minaccie; giacchè costuma far minaccie a chi ha di già prevaricato o a prevaricare mostrasi disposto. Non si può senza grave oltraggio minacciare ad un padre l'interdetto, ad un funzionario la destituzione, ad un cavaliere od altro la perdita de' titoli ecc. Altronde se le minaccie fossero tollerate, diverrebbero pe' malevoli il mezzo d'ottenere ciò che non altrimenti di pretendere oserebbero.

3.o L'indiscrezione; pel quale difetto una ingiusta manifestazione intendesi de' segreti che ci vennero affidati, e che scoperti, a dannose conseguenze possono dar luogo.

L'indiscrezione è una specie di delitto in quelli cui la professione impone l'obbligo di tacere: un confessore, un medico, un avvocato non possono tra

dire la confidenza senza calpestare il dovere e offendere l'ordine pubblico (1). L'indiscrezione ne' privati di tanto maggior rimprovero è degna,

1.° Quanto maggior abuso di confidenza suppone;

2.° Quanto più solenni furono le promesse di serbare il segreto;

3.o Quanto minori sono le ragioni che c'inducono a tradirlo.

Per indicare i limiti dell'argomento, osservo da un lato, che si danno indiscrezioni le quali ledono l'interesse senza ledere l'onore (2); dall'altro si racco

(1) « Les médicins, chirurgiens et autres officiers « de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-fem<< mes, et toutes autres personnes dépositaires, par état << ou profession, des sécrets qu'on leur confie, qui, « hors le cas où la loi les oblige à se porter dénon<«<ciateurs, auront revelé ces sécrets seront punis << d'un emprisonnement, d'un mois à six mois, et d'une « amende de cent francs à cinq cents francs ». (Code pénal françois du 1810, art. 178. )

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(2)« Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, << qui aura communique à des étrangers ou à des Fran«çais résidant en pays étranger des sécrets de la fa« brique où il est employé, sera puni de la reclusion << et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille << francs.

<< Si ces sécrets ont été communiqués à des Français << résidant en France, la peine sera d'un emprisonne«ment de trois mois à deux ans et d'une amende de << seize francs à deuze cents francs ». (Code pénal françois, 1810, art. 418.)

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